Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 1 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Bando per collaborazione a favore degli studenti del Conservatorio – Borse di studio Attività e servizi – Assistenza didattica online – Scadenza: 5/4/2024
È indetta una selezione finalizzata alla stesura di una graduatoria per il conferimento, nel corso dell’anno accademico 2023/2024, di n. 2 borse di studio da 200 ore ciascuna a favore […]